Sen. La Marca (pd) – Chiarimenti sulla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis alla luce della nuova legge

Con l’approvazione definitiva della legge n. 74 del 23 maggio 2025, è entrata in vigore una nuova disciplina in materia di cittadinanza italiana. Il provvedimento introduce rilevanti novità sia per quanto riguarda la trasmissione iure sanguinische per l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-28;36)

1. Modifiche alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (o per discendenza)

L’articolo 3-bis della nuova Legge modifica in maniera significativa il principio dello ius sanguinis ovvero, la trasmissione della cittadinanza per discendenza. In base alla nuova norma, le persone nate all’estero e in possesso della cittadinanza di uno Stato estero (ad esempio, Canada o Stati Uniti) non si considerano aver mai acquisito la cittadinanza italiana per discendenza, salvo nei seguenti casi eccezionali:

– domanda per il riconoscimento della cittadinanza presentata entro il 27 marzo 2025 (o appuntamento consolare fissato entro tale data);

– riconoscimento già ottenuto in sede giudiziaria entro il 27 marzo 2025;

– discendenza (figli o nipoti) da persone che possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita o del decesso;

– discendenza (figli) da persone che, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, abbiano risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell’adozione. 

Domande frequenti

• Se i nonni sono deceduti, possono i figli o i nipoti acquistare la cittadinanza italiana?

• Se un ascendente di secondo grado, ovvero un nonno, possiede la doppia cittadinanza, può trasmetterla?

La risposta è la seguente – solo se il genitore o il nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana (e non la doppia cittadinanza), i figli o i nipoti hanno diritto ad acquistare la cittadinanza italiana. Attenzione – la regola si applica anche se l’ascendente è deceduto.

2. Cittadinanza per i minori stranieri o apolidi

È stata introdotta una nuova disciplina per i minori stranieri o apolidi figli di cittadini italiani per nascita. I minori possono acquisire la cittadinanza italiana in presenza di una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o del tutore e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

– residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni successivamente alla dichiarazione;

– dichiarazione presentata entro un anno dalla nascita del minore, o dalla costituzione del rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano.

3. Attenzione! Per i minori già nati alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) è prevista una finestra straordinaria – i genitori potranno presentare la dichiarazione fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2026. Decorso tale termine, non sarà più possibile presentare la richiesta.

La nuova legge introduce anche una RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, rivolta a coloro che l’hanno perduta per naturalizzazione secondo la normativa previgente. 

Attenzione! Per coloro che hanno perso la cittadinanza italiana a causa di naturalizzazione prima del 1992 e desiderano riacquistarla nella finestra temporale che si aprirà il 1° luglio 2025 e durerà fino al 31 dicembre 2027, invieremo un comunicato stampa nelle prossime settimane con indicazioni precise sulle modalità.