RIPRESO L’ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA

E’ ripreso alla Commissione Affari Costituzionali della Camera il dibattito sulle proposte di modifica della legge sulla cittadinanza, interrotto nel luglio 2013. Alla I Commissione è infatti stata assegnata la proposta di legge n. 606, a prima firma della deputata della ripartizione America Settentrionale e Centrale Francesca La Marca (Pd) , dal titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l’hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti”.

Alla Commissione sono inoltre state assegnate le proposte di legge, a prima firma del deputato eletto nella ripartizione Europa Mario Caruso, n.647 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza” e n.836 “Introduzione dell’articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n.91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti”.

Nel corso della seduta la relatrice Marilena Fabbri (Pd) ha in primo luogo evidenziato come le proposte di legge, presentate da La Marca e Caruso, si prefiggano di inserire casi particolari di riacquisto della cittadinanza nella legge n. 91 del 1992.

La relatrice ha sottolineato come la proposta La Marca preveda, alla stregua di altre iniziative legislative dei deputati della circoscrizione Estero Fedi, Bueno e Merlo, la concessione della cittadinanza alle donne che, già cittadine italiane iure sanguinis, abbiano perduto tale diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1 gennaio 1948. Un diritto di cittadinanza che viene inoltre contemplato per i figli di queste donne , anche nel caso che la madre sia deceduta, e i figli di padri o di madri di cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1o gennaio 1948. Per quanto riguarda la proposta di legge n.836 (Caruso) la Fabbri ha spiegato come questa iniziativa legislativa, formata da un solo articolo, contempli l’abrogazione e il superamento del comma 1 dell’articolo 17 dell’attuale legge che dispone la possibilità di riacquistare la cittadinanza solo entro due anni dalla data di entrata in vigore della norma del 1992, per chi l’aveva perduta a causa dell’acquisto, volontario o meno, di una cittadinanza diversa. La 836 prevede quindi il riconoscimento del diritto alla cittadinanza sia ai cittadini italiani che l’hanno persa in base a norme precedenti alla legge del 1992, sia ai discendenti in linea retta entro il quarto grado, purché dimostrino conoscenza della lingua e della cultura italiana. In questa proposta viene inoltre disposta una procedura per l’esercizio del diritto alla cittadinanza da attuarsi mediante presentazione di un’istanza all’autorità consolare competente con allegate certificazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto concerne invece la proposta di legge n.647, che ha come primo firmatario il deputato Caruso, la relatrice, dopo aver rilevato la presenza in questa iniziativa legislativa delle medesime fattispecie per il riacquisto della cittadinanza dai residenti all’estero contenute nelle proposte normative appena illustrate, ha evidenziato come questo articolato, che si presenta come una riforma organica della legge 91/92, preveda in primo luogo l’acquisizione della nostra cittadinanza anche per coloro che nascono nel territorio italiano da genitori stranieri, dei quali almeno uno vi abbia trascorso un periodo di permanenza legale di cinque anni, oppure da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente almeno da un anno. Il disegno di legge stabilisce inoltre che la cittadinanza possa essere acquisita dai minori stranieri che siano o nati in Italia o vi siano entrati entro il quinto anno di età e che vi abbiano risieduto legalmente fino alla maggiore età, previo l’espressione di esplicito rifiuto da parte dell’interessato. La proposta normativa interviene anche sull’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione. Potrà ricevere questo diritto lo straniero che risieda o soggiorni legalmente in Italia da almeno cinque anni, in luogo dei dieci anni previsti dalla legge attuale, e che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Inform)