INGRESSO IN ITALIA DA CANADA E STATI UNITI: DAL 1° SETTEMBRE, LE NUOVE MISURE

Con l’ Ordinanza 28 agosto 2021in vigore dal 1° settembre fino al 25 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che se si proviene da Canada, Giappone o Stati Unitie si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente, rilasciata dalle autorità sanitarie locali, per entrare in Italia è comunque necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

Con la citata ordinanza, infatti, tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco D, che include Canada e Stati Uniti, a patto che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in Elenco E oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, sono esentati dall’isolamento fiduciario a condizione che presentino entrambi i seguenti documenti, in forma cartacea o digitale, rilasciati dalla competente autorità sanitaria del Paese di provenienza:

certificato vaccinale, in cui sia confermato il fatto di aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni, oppure il certificato di guarigione, la cui validità è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo;

esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Rimane obbligatorio compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore.

La Certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA):

    * Comirnaty di Pfizer-BioNtech
    * Moderna
    * Vaxzevria
    * Jansen (Johnson & Johnson)

Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.
Segnalo, inoltre, che in Italia dal 6 agosto 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, art. 3), il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente* riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, per tutte le persone dai 12 anni in su, per accedere a:
1. qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
2. spettacoli, eventi e competizioni sportive;
3. musei, istituti e luoghi di cultura;
4. piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò;
5. fiere, convegni e congressi.

A partire dal 1° settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), inoltre, il Green Pass o certificato equivalente* sarà necessario per imbarcarsi su:1. aerei;
2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
4. autobus per il trasporto interregionale;
5. autobus per servizi di noleggio con conducente.
Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, inclusi Canada e USA, Israele), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, consiglio sempre di consultare i seguenti siti:

VIAGGIARESICURI.IT

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D – DISCIPLINA GENERALE

MINISTERO DELLA SALUTE-VIAGGIATORI

Per maggiori informazioni sul Green Pass:
https://www.dgc.gov.it/web/

Circolare “Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi”